Come probabilmente avrete letto un po’ ovunque in questo periodo, a marzo di quest’anno è entrato a regime l’Assegno Unico Universale, un nuovo sistema di sostegno alle famiglie con figli a carico, come disciplinato ed innovato dal D. Lgs. n. 230/2021.  

Facciamo un po’ di chiarezza iniziando a comprendere perché si parla di Unico e Universale

Il nuovo assegno è Unico, in quanto assorbe al suo interno gli istituti che verranno soppressi con decorrenza marzo 2022, e cioè: 

  • assegno per il nucleo familiare,
  • detrazioni per figli a carico in busta paga, 
  • bonus nascita (una tantum), 
  • bonus bebè (durata di un anno), 
  • assegni per il nucleo familiare con almeno tre figli minori. 

Il nuovo assegno è Universale in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia massima, individuata in euro 40 mila. L’assegno minimo garantito è di € 50,00 al mese per ciascun figlio a carico entro i 21 anni di età. 

Sorvoliamo volutamente sui requisiti per richiederlo, per soffermarci su come tale normativa impatterà, in particolare, sui nuclei familiari di genitori separati o divorziati. La normativa prevede espressamente che “l’assegno è corrisposto dall’INPS ed erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale” (art. 6, comma 4 e 5) 

In caso di affidamento esclusivo la norma dice che “l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l’assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare…”.  Genitori separati sono, ai fini di questa parte della normativa, anche coloro i quali non sono mai stati coniugati, ma il cui affidamento dei figli è regolamentato da provvedimento giurisdizionale.  

Nel caso di affidamento condiviso del figlio, il genitore potrà presentare la domanda e chiedere la corresponsione dell’assegno al 100% in suo favore solo in caso di espresso accordo con l’altro genitore. Si consiglia, dunque, di raccogliere l’accordo per iscritto, anche se la procedura per la richiesta dell’assegno non richiede l’invio di alcuna documentazione e pertanto la scrittura rimarrà unicamente a provare tra le parti la volontà espressa.  

La necessità dell’accordo fra i genitori la si deduce dal fatto che l’altro genitore, anche successivamente, può “intervenire” nella domanda formulata dal primo genitore per richiedere la liquidazione a suo favore del 50% dell’assegno (ex art. 6 comma 4, D.Lgs 230/2021). La norma non fa alcun riferimento al criterio del collocamento prevalente del figlio presso l’uno o l’altro genitore, né alla residenza anagrafica del figlio (a differenza del precedente istituto dell’ANF), che quindi non sono discrimine per l’attribuzione dell’assegno. 

Concludendo in sintesi la normativa per i genitori separati/divorziati è pertanto chiara: 

  • tutti i genitori con affidamenti condivisi dovranno venire a patti fra di loro circa la percezione dell’assegno, diversamente l’importo sarà liquidato al 50% ciascuno. 
  • in caso di affido esclusivo vale la regola contraria, ovverosia in mancanza di accordo fra i genitori, sarà l’affidatario in via esclusiva a percepire l’assegno al 100%. 

Per ogni altro dubbio o domanda si rimanda all’INPS, che dal 21 febbraio scorso ha aperto on line un sito web dedicato www.assegnounicoitalia.it  dove trovare anche una sezione dedicata alle FAQ, oltre a segnalare un video istituzionale esplicativo sull’argomento Tutorial Assegno Unico 

AVV. ALESSANDRA MAGISTRELLI